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15 Maggio 2017

LA TUTELA DEI LAVORATORI SUBORDINATI: L’ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA ISTITUITO PRESSO L’INPS ED IL RAPPORTO CON L’ART. 102 L. FALL.

Il legislatore italiano con l’art. 2 della legge n. 297 del 29 maggio 1982 ha istituito, presso l’INPS, il Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto (c.d. TFR) con il fine di sostituirsi al datore di lavoro in caso di sua insolvenza, nel pagamento del trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c. spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.

Il legislatore italiano ha previsto la tutela dei lavoratori, sia nelle ipotesi in cui il datore di lavoro sia assoggettabile alle procedure concorsuali, sia in quella in cui il datore di lavoro non sia assoggettabile ad esse.

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La prima ipotesi riguarda il datore di lavoro dichiarato fallito, ammesso al beneficio del concordato preventivo oppure in liquidazione coatta amministrativa ovvero sottoposto all’amministrazione delle grandi imprese in crisi;

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Nel secondo caso la medesima richiesta del lavoratore subordinato può essere avanzata ma, sempre che, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.

L’applicazione legislativa richiamata si basa sui seguenti presupposti:

  1. Cessazione del rapporto di lavoro (licenziamento, dimissioni, scadenza del termine in caso di lavoro a tempo determinato).
  2. Il mancato pagamento del credito per t.f.r. e relativi accessori (rivalutazione ed interessi fino al saldo) e/o il credito relativo agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:
  • La data del provvedimento che determina l’apertura della procedura concorsuale; oppure,
  • La data di inizio della esecuzione forzata; oppure,
  • La data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell’esercizio provvisorio ovvero l’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio dell’impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare l’attività lavorativa ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro se questa è intervenuta durante la continuazione dell’impresa. Il lavoratore, quindi, può ottenere dal Fondo di Garanzia il pagamento dei crediti su individuati ancor prima del piano di riparto, anche parziale, predisposto dal curatore. Il Fondo di Garanzia si sostituisce al datore di lavoro ma non lo garantisce nel pagamento: si accolla ex lege il suo debito (con esclusione delle somme dovute per rivalutazione monetaria ed interessi), ma non ha azione di regresso nei confronti del datore di lavoro insolvente, in quanto si surroga di diritto al lavoratore, quale condebitore solidale anche nel privilegio spettante ex artt. 2751 bis c.c. (Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: 1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile; 2)……..) e 2776 c.c. (I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all’indennità di cui all’art. 2118 (recesso dal contratto a tempo indeterminato) sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari. ……)
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