L’art. 6 della legge 3/2012 offre una chiara definizione su:
- Concetto di sovraindebitamento: la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
- Termine consumatore: il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Questi i tratti caratterizzanti della attività che andrà posta in essere, finalizzata alla omologazione del Piano del Consumatore:
- Il Piano andrà depositato presso l’OCC (Organismo di composizione della crisi) individuato. La formazione del Piano assume come unico e diretto destinatario il giudice, poiché, diversamente da altri istituti, non è necessario trovare l’accordo con i creditori e neppure è necessaria una loro consultazione preventiva;
- Il Piano deve prevedere le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori;
- Il Piano è destinato ad essere valutato ed omologato dal tribunale (in ogni caso – come ripetutamente anticipato – è previsto l’ausilio degli organismi di composizione della crisi inoltre il consumatore dovrà allegare alla proposta di piano una relazione dell’OCC contenete una valutazione sul suo comportamento pregresso, un giudizio in merito alla completezza e all’attendibilità della documentazione prodotta a corredo della proposta nonché alla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria. Come anticipato, alla volontà dei creditori si sostituisce, in questo caso, il giudizio del tribunale, investito del compito di valutare la meritevolezza del piano alla stregua di un triplice criterio:
- La sua fattibilità;
- L’assenza di atti in frode ai creditori;
- Il difetto di colpa del consumatore nella determinazione del sovraindebitamento.
- Non è più richiesto che l’accordo di composizione della crisi assicuri l’integrale pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca: questi possono subire una parziale falcidia purché venga assicurata ai titolari una somma non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, tenuto conto del valore di mercato dei beni o diritti sui quali insiste la prelazione. L’attestazione dell’esito positivo di tale giudizio prognostico è riservata all’organismo di composizione della crisi;
- Il legislatore nell’ottica di incentivare il ricorso alla procedura, consente al debitore, che verta in situazioni di incapacità patrimoniale, soltanto di poter utilizzare beni o redditi di terzi per integrare le proprie scarse risorse finanziarie. A seconda della gravità dell’incapienza del patrimonio del sovraindebitato, l’intervento del terzo può configurarsi come solutorio ovvero a garanzia. Assunto l’obbligo, i terzi divengono parti dell’accordo ovvero del Piano del consumatore a tutti gli effetti: al loro vincolo deve ritenersi apposta la condizione sospensiva costituita dall’omologazione del Piano;
- L’OCC successivamente al deposito della istanza, debitamente corredata di tutti i documenti previsti nella legge, designa un proprio delegato nel ruolo di gestore del singolo procedimento. Detto professionista, muovendo dai dati contabili veritieri, debitamente riscontrati, deve articolare un percorso logico o argomentativo serio e coerente a supporto del giudizio prognostico sulla fattibilità del Piano, ossia sulla effettiva capacità del debitore di rispettare gli impegni di ristrutturazione conseguenti all’omologazione dell’accordo o del piano;
- All’esito della verifica di tutti i presupposti appena menzionati, il giudice, in caso di valutazione positiva, fissa “immediatamente” l’udienza per decidere sull’omologa del piano, disponendo che la proposta e il decreto siano comunicati (a cura dell’OCC) a tutti i creditori;
- Occorre precisare che la pronuncia dell’inibizione per le azioni esecutive individuali, nel periodo tra la pronuncia del provvedimento del giudice e la data dell’udienza, costituisce una facoltà ed è espressione della discrezionalità del giudice. Inoltre, l’art. 10 della legge nr. 3/2012 stabilisce che quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di “specifici” procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice può disporre la sospensione degli stessi procedimenti, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione sia esecutivo;
- Il dato testuale della disposizione di legge induce a ritenere che il provvedimento di sospensione delle azioni esecutive individuali sia valutato dal Giudice con riferimento alle particolarità del caso concreto ma anche con riferimento a ciascuna specifica procedura, sicché il provvedimento del giudice potrebbe, in ipotesi, disporre la sospensione soltanto di alcuni (e non di tutti indistintamente) i giudizi di esecuzione. L’efficacia del provvedimento di sospensione viene meno qualora il piano non venga omologato;
PRESUPPOSTI PER L’OMOLOGAZIONE DEL PIANO
Il Giudice effettua le seguenti valutazioni, attinenti a:
- Alla fattibilità del piano e all’idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti tributari;
- Alla soluzione di eventuali ulteriori contestazioni, anche in ordine all’effettivo ammontare dei crediti;
- Alla “meritevolezza” del consumatore, nel senso che il giudice deve verificare che quest’ultimo non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
In caso di contestazione del creditore: il giudice dispone comunque l’omologa del piano, se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria.
Effetti della omologazione del piano
Si premette che l’omologazione del Piano deve intervenire nei sei mesi dalla presentazione della proposta. Dalla data della omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali per il recupero del credito. Quanto agli effetti della omologa nei confronti dei creditori con causa o titolo posteriore, la legge stabilisce che essi non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.
Infine, l’omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.
Quanto alla eventuale e sopraggiunta revoca della omologazione è bene osservare che il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell’omologazione del Piano nelle seguenti ipotesi:
- Quando è stato dolosamente o con colpa gravemente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simulate attività insussistenti;
- Se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l’esecuzione del Piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.