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19 Novembre 2020

DECRETI RISTORI IN SINTESI SUI TEMI APICALI

 Caro Cliente,

Nel porgerTi i nostri migliori saluti, abbiamo ritenuto opportuno offrirTi questo aiuto per comprendere le novità introdotte dal decreto ristori – bis, cioè il decreto legge 9 novembre 2020, n. 149. Buona lettura.

 

PAGAMENTI SOSPESI PER LE ATTIVITA’ SOSPESE

L’art. 7 bis del decreto “ristori – bis” concede una sospensione di quattro mesi dei termini di versamento in scadenza nel mese di novembre 2020. Questo comporterà lo slittamento per alcune scadenze al 16 marzo 2021, con la possibilità di rateizzare l’importo in quattro rate mensili e quindi dilazionare il pagamento fino al 16 giugno 2021.

Beneficeranno della sospensione di quattro mesi anche i ristoratori, gli albergatori, le agenzie di viaggio e i tour operator. Il provvedimento individua tre categorie di soggetti:

  1. Quelli che esercitano le attività economiche sospese a norma dell’art. 1 del DCPM del 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  2. Quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità (zone rosse o arancioni);
  3. Quelli che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al decreto, o esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia viaggio o quella di tour operator e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuale (zone rosse).

Per queste tre tipologie di soggetti sono sospesi i pagamenti delle scadenze di novembre e che attengono:

  • Ai versamenti delle ritenute;
  • Ai versamenti dell’IVA;

Per chi ha diritto, la sospensione di quattro mesi è senza condizioni, a prescindere cioè dal calo di fatturato o dei corrispettivi.

 

RINVIO ACCONTI 

L’art. 6 del decreto Ristori – bis prevede che, solo alcuni contribuenti soggetti agli Isa, con domicilio fiscale o sede operativa in zona rossa e i ristoratori anche in zona arancione, possono beneficiare del differimento del secondo acconto Ires e Irap 2020 in scadenza il 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021, senza dover fare i conti sulla diminuzione del fatturato. I beneficiari dello spostamento sono quelli indicati fra i codici attività contenuti negli allegati 1 e 2 al decreto. Tutte le attività riepilogate negli allegati 1 e 2 possono, senza far conteggi, differire la scadenza del secondo acconto solo se si trovano in zona rossa. Potranno beneficiare del differimento anche i contribuenti che dovessero passare nei prossimi giorni in zona rossa ma entro la scadenza del 30 novembre 2020.

 

ESENZIONE SALDO IMU

Un elenco dei soggetti che non pagheranno il saldo Imu. Non lo devono pagare: gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali nonché immobili degli stabilimenti termali; gli immobili della categoria D 2 (alberghi e pensioni); gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case ed appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence, dei campeggi, a condizione che i proprietari coincidano con i gestori. Agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni, cinema e teatri, purché di categoria D3. Discoteche, night club e simili, sempre a condizione che gestori e proprietari coincidano. Pertinenze dei fabbricati adibiti ad alberghi e pensioni con riferimento sia alla prima rata che al saldo.

 

SOSPENSIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI SULLA PRIMA CASA

Il decreto Ristori, all’art. 4, interviene sulle esecuzioni immobiliari aventi a oggetto l’abitazione principale del debitore, sotto due profili: da un lato, proroga la sospensione prevista dall’art. 54 del Cura Italia fino al prossimo 31 dicembre 2020; dall’altro prevede che siano inefficaci i pignoramenti notificati dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sempre che riguardino la prima casa. L’interpretazione prevalsa è quella secondo cui il concetto di abitazione principale va ricavato dalla legislazione tributaria: agli effetti dell’art. 4 pertanto, è abitazione principale l’immobile ove il debitore abbia la propria residenza anagrafica e/o la dimora abituale.

 

CREDITO D’IMPOSTA SUGLI AFFITTI

Le imprese operanti nel settore oggetto delle chiusure disposte dal DCPM del 24 ottobre 2020 possono usufruire del credito di imposta sugli affitti anche per l’ultimo trimestre del 2020. Per l’individuazione dei codici di attività rilevanti, si fa riferimento alla tabella allegata al Dl 137/2020 (Cura Italia), come sostituita dall’allegato 1 del decreto Ristori bis. Il nuovo bonus non richiede il rispetto del limite di cinque milioni di ricavi ma resta il requisito del calo del fatturato di almeno il 50% sul corrispondente mese del 2019. Tax credit per l’ultimo trimestre (ottobre – novembre – dicembre 2020) anche per le imprese commerciali di cui all’allegato 2 del decreto Ristori bis se operanti nelle zone rosse del DCPM 3 novembre 2020. Ai fini del riconoscimento del credito, ogni mese si valuta autonomamente. Il calo del fatturato non è richiesto per chi ha avviato l’attività nel 2019 e per chi ha sede in un comune con stato calamitoso già in essere al 3 gennaio 2020. Il credito è pari al 60% del canone di locazione (o leasing operativo), percentuale ridotta al 30% per affitti di azienda e prestazioni complesse comprensive anche dell’uso di un immobile non abitativo (50% per le strutture turistiche – ricettive, come previsto dal decreto agosto). Tra le condizioni della norma originaria valide anche per il nuovo bonus resta quella secondo cui il canone deve essere pagato nel 2020: condizione assai poco praticabile soprattutto per l’importo di dicembre.

 

AIUTI A FONDO PERDUTO ALLE IMPRESE

L’aiuto previsto dai decreti Ristori non può essere complessivamente superiore a 800 mila euro per impresa, tenendo conto del fatto che esso va cumulato con altre disposizioni simili già godute dall’impresa nel medesimo ambito per quanto riguarda precedenti contributi non soggetti a restituzione. L’aiuto non può essere concesso ad imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, con l’eccezione delle micro e piccole imprese già in difficoltà a quella data, purché non in procedura concorsuale per l’insolvenza. Il decreto Ristori – bis 159/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 novembre, all’art. 8, comma 3, si occupa di raccordare le misure di sostegno adottate con quanto previsto dal temporary framework (la comunicazione della Commissione europea sugli aiuti a fondo perduto) sugli aiuti di Stato. Prevede, infatti, che le disposizioni riguardanti i contributi a fondo perduto previste negli articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni fissate dal documento indicato. I contributi a fondo perduto sono destinati a settori di attività – identificati attraverso i codici Ateco – che sono gravemente pregiudicati dalle misure restrittive, introdotte dai due DPCM 24 ottobre e 3 novembre 2020.Questo regime di aiuti è concesso fino al 30 giugno 2021 e dunque in grado di sostenere le imprese italiane anche in caso di prosecuzione della pandemia, ovvero di sua ripresa in primavera. Per individuare la platea dei soggetti ammessi al beneficio va osservato come il nuovo contributo a fondo perduto sia stato declinato simmetricamente alle misure restrittive disposte dai DCPM. In altre parole:

  1. Il beneficio viene concesso a favore di coloro che esercitano in via prevalente una o più attività direttamente colpite dalle restrizioni che interessano tutto il territorio nazionale, attività elencate nell’allegato 1 del decreto;
  2. Viene prevista una ulteriore maggiorazione del 50% quale ulteriore sostegno per alcune specifiche attività (bar, pasticcerie, gelaterie, alberghi) nel caso in cui esse abbiano il domicilio fiscale o la sede operativa nelle zone rossa o arancioni;
  3. Nelle zone rosse e questa è la principale novità del decreto Ristori – bis, il fondo perduto viene esteso anche ai soggetti che svolgono prevalentemente le ulteriori attività interessate dalle più ampie restrizioni ivi previste, attività catalogate nella tabella collocata nell’allegato 2 del decreto, composta da 57 codici Ateco;
  4. Vengono infine ammesse al contributo le attività ubicate all’interno dei centri commerciali, chiusi nei giorni festivi e prefestivi.

Ai fini della verifica delle condizioni, coloro che realizzano contestualmente attività incluse ed escluse dagli allegati misurano la “prevalenza” facendo riferimento ai ricavi conseguiti. Per quanto riguarda i requisiti soggettivi è necessario avere attivato una posizione Iva entro il 24 ottobre 2020 ed esserne titolare alla data del successivo 25 ottobre. Riguardo ai requisiti oggettivi viene replicato il presupposto già specificato nel decreto Rilancio: condizione necessaria per ottenere il beneficio rimane l’aver subito danni economici rilevanti a causa della emergenza Covid – 19, condizione rispettata se il valore del fatturato (e dei corrispettivi) realizzati ad aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato dello stesso mese del 2019. L’ammontare del nuovo contributo è quantificato con un articolato calcolo sull’applicazione di un coefficiente settoriale variabile da un minimo del 50% a un massimo del 400%, da applicarsi all’importo calcolato secondo i criteri utilizzati per determinare il fondo perduto di maggio. In ogni caso il contributo non può superare i 150 mila euro; mentre ai soggetti che hanno aperto la partita Iva del primo gennaio 2019 viene garantito un ammontare minimo pari al prodotto tra il coefficiente settoriale e un valore di mille o 2 mila euro, rispettivamente per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Sul piano tributario viene ribadito che il nuovo contributo non concorre alla formazione delle basi imponibili delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Indicazioni operative:

  • Per chi h ricevuto il fondo perduto del decreto Rilancio (di maggio) l’accreditamento del nuovo contributo sarà disposto automaticamente dall’agenzia delle entrate: non c’è alcun obbligo di comunicazione;
  • I nuovi beneficiari dovranno presentare istanza. Inoltre occorre attenersi alla circolare della agenzia delle entrate del 13 giugno 2020, n. 15/E ed eventualmente ai successivi chiarimenti della circolare 22/E del 22 luglio, ispirate alla semplificazione;
  • Per l’agenzia delle entrate va considerata la data di effettuazione delle cessioni dei beni o prestazioni di servizi. Per le fatture immediate coincide con la data del documento, per i corrispettivi con quella del corrispettivo giornaliero e per le fatture differite con quella del documento di trasporto (ovvero equipollenti) richiamati. Formano il fatturato che definisce il parametro anche le eventuali cessioni di beni ammortizzabili.

 

SPETTACOLI DAL VIVO: RIMBORSI O VOUCHER

Possibilità di rimborso dei titoli di accesso a spettacoli dal vivo del periodo 26 ottobre 2020 – 31 gennaio 2021 con presentazione delle istanze di rimborso a partire dal 29 ottobre 2020, data di entrata in vigore del Dl 137/2020. Il periodo di decorrenza della sopravvenuta impossibilità della prestazione motivata dal Covid – 19 si è verificato dall’8 marzo 2020 (data di adozione del DCPM 8 marzo 20209 fino al 30 settembre 2020. Tale norma viene ora estesa solo per i contratti di acquisto di biglietti che riguardino gli spettacoli dal vivo 26 ottobre 2020 – 31 gennaio 2021 che è il nuovo termine di vigenza dello stato di emergenza, come previsto dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020.L’organizzatore dell’evento provvede al rimborso o all’emissione di un voucher di importo pari al prezzo del titolo di acquisto, da utilizzare entro diciotto mesi dall’emissione. L’organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti alla scadenza del termine di validità del voucher quando la prestazione dell’artista originariamente programmata venga annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del voucher. In caso di cancellazione definitiva del concerto, l’organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versata.

 

SETTORE SPORT: BENEFICI PREVISTI

Con il decreto Ristori (Dl 137/2020) arrivano misure specifiche per il mondo dello sport, anch’esso alle prese con le limitazioni imposte. Tra le misure spicca quella dell’articolo 17: un intervento aggiuntivo per i lavoratori sportivi che, a causa dell’emergenza, abbiano cessato, ridotto o sospeso l’attività. Un contributo di 800 euro riguarda gli impiegati con rapporto di collaborazione presso il Comitato olimpico nazionale (Coni), il Comitato Italiano Paraolimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti da Coni e dal cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD – SSD). Il beneficio spetta anche per le collaborazioni scadute al 31 ottobre 2020 e non rinnovate. L’erogazione avverrà in automatico per chi ha percepito il bonus di marzo, aprile, maggio e giugno. Gli altri potranno fare domanda entro il 30 novembre tramite la piattaforma attivata da Sport e Salute s.p.a.. Il bonus non concorrerà alla formazione del reddito e non potrà essere riconosciuto ai percettori di altro reddito (cioè redditi di lavoro, di cittadinanza, di emergenza). Per ASD e SSD sono previste anche importanti misure di sostegno sotto forma di contributi a fondo perduto e di crediti di imposta. I tre parametri del contributo a fondo perduto:

  1. Decremento di due terzi del fatturato del mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
  2. Percentuale specifica da applicare al decremento;
  3. Moltiplicatore indicato per ciascun codice di attività che per le ASD e le SSD è pari al 200%.

A differenza di quanto previsto dal Dl 34/2020 il beneficio spetta anche se le entrate superano i 5 milioni di euro. In tal caso, la percentuale da applicare al decremento di fatturato è pari al 10%. Credito di imposta: si ripropone la possibilità di usufruire di un credito di imposta pari al 60% dei canoni di locazione corrisposti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella 1 allegata al decreto (all’interno di quest’ultima sono presenti le associazioni e le società sportive dilettantistiche).

 

AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

L’art. 3 del decreto legge Ristori – bis prevede che i contributi a fondo perduto disciplinati dal decreto stesso e quelli previsti dal precedente decreto siano erogati con salvezza dei controlli antimafia. La domanda di contributo contiene una serie di dichiarazioni circa, tra l’altro, l’assenza degli impedimenti antimafia. Vanno dichiarati l’assenza di misure di prevenzione, di comunicazioni o informazioni antimafia. In un momento successivo, per controllare le infiltrazioni criminali, è previsto un protocollo di intesa tra i ministeri di interno ed economia e l’agenzia delle entrate, attraverso anche procedure semplificate. Poiché vi sono motivi di urgenza, le amministrazioni possono procedere alla erogazione anche in assenza di documentazione, tuttavia, qualora dai riscontri emergano cause ostative, l’agenzia procederà al recupero con le sanzioni in misura doppia rispetto all’importo percepito, con i relativi interessi. Inoltre, chi si è indebitamente autocertificato in regola con l’antimafia, subisce anche una sanzione penale e sugli importi si applica la norma della confisca (articolo 322 ter del codice penale).

Milano, 18 novembre 2020                                   

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