Il presupposto del Concordato fallimentare è l’immediato soddisfacimento integrale delle spese di procedura e dei crediti in prededuzione.
Il concordato fallimentare distingue due tipi di creditori:
- Creditori privilegiati
- Creditori chirografari
I creditori muniti di privilegio non potranno essere soddisfatti integralmente ma la domanda di concordato fallimentare dovrà specificare la percentuale loro offerta, le garanzie prestate e la tempistica dei pagamenti (anche se la norma non individua una percentuale minima di pagamento, che va individuata in un importo non inferiore a quanto il fallimento potrebbe erogare al ceto chirografario mediante la liquidazione dell’attivo).
Esistono tre tipi di concordato:
- Concordato remissorio
- Concordato dilatatorio
- Concordato remissorio-dilatatorio
Per l’approvazione del concordato bisogna che sia rappresentata la maggioranza dei creditori ammessi al voto ma anche il maggior numero delle classi.
Il voto favorevole deve essere espresso e il silenzio equivale ad un voto contrario.
Il nuovo art. 182-ter (sovraindebitamento) non si può legare al concordato fallimentare, rispetto al quale continuano a valere le norme generali che non pongono preclusioni al pagamento parziale dei crediti fiscali e previdenziali. Nel momento in cui si va a chiusura di un fallimento conseguente all’esito positivo (art. 124) del concordato previsto, non vi è l’estinzione dei reati fallimentari e non vi è la rimozione della dichiarazione di insolvenza della società, che può essere annullata solo impugnando la stessa. Nella cassazione penale sez. V 15/03/2018, n. 21920 la Corte ha motivato che solo dall’annullamento della sentenza deriverebbero l’insussistenza dei reati fallimentari.