ABOLITA L’AZIONE DI RESTITUZIONE DEI BENI OGGETTO DI DONAZIONE

Cadono le norme del Codice civile che finora hanno permesso al legittimario (persone a cui la legge inderogabilmente riserva una quota della successione ereditaria), vittorioso nell’azione di riduzione e pregiudicato dall’incapienza del donatario, di ottenere la restituzione dei beni, i quali siano stati oggetto di donazione, da chiunque ne abbia conseguito la proprietà. La novità è recata da una norma contenuta nel disegno di legge di bilancio per il 2024.

Di conseguenza il fatto che un bene (mobile o immobile) sia stato donato, non ne pregiudicherà più, dal 1° gennaio 2024, la sua trasferibilità, come invece accade oggi: il soggetto che lo abbia acquistato a titolo oneroso o la banca che abbia ottenuto un’ipoteca non subiranno più alcun pregiudizio dal fatto che la donazione si sia rivelata, con la morte del donante, lesiva della quota di legittima spettante a taluno degli stretti familiari del donante stesso.

Dal ° gennaio 2024, il legittimario che reclami la sua quota di legittima, violata da una donazione, non avrà dunque altra chance che sperare nella capienza del patrimonio del donatario: se questo è insolvente, il credito del legittimario rimarrà insoddisfatto e non potrà più esser fatto valere a danno di colui che abbia acquistato dal donatario. In sostanza viene meno la tutela dei legittimari, al cospetto del principio di conferire sicurezza alla circolazione dei beni, specialmente immobili, e alle garanzie del credito bancario.

Per effetto della normativa oggi vigente, succede invece che, una volta accertata la lesione della legittima:

  • Il donatario può rivolgersi all’attuale proprietario del bene che fu oggetto di donazione per ottenerne la restituzione o per ricevere la soddisfazione del suo credito mediante il versamento di una somma di denaro;
  • Il bene oggetto di restituzione viene ex lege “ripulito” da qualsiasi gravame che sia stato impresso dal donatario o da qualsiasi suo successivo avente causa: in sostanza, la banca perde l’ipoteca sul bene che sia stato in precedenza donato.

Questo apparato normativo, fino al 2005, si rendeva applicabile, a qualsiasi donazione fosse stata stipulata in precedenza, senza limite di tempo. Con il DL 35/2005, convertito in legge 80/2005, è stata introdotta la limitazione, tuttora vigente, in base alla quale l’azione di restituzione non si rende più esperibile una volta che siano trascorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione nei registri immobiliari.

Peraltro, questa barriera ventennale può essere infranta (e quindi, di nuovo, l’azione di restituzione si rende esperibile senza limitazioni temporali) qualora taluno dei potenziali legittimari del donante abbia trascritto, nei registri immobiliari, il cosiddetto atto di opposizione alla donazione, il quale, a dispetto della sua infelice denominazione, non è un impugnazione della donazione, ma è semplicemente un presupposto che permette all’opponente (una volta che il donante sia defunto e che sia accertata la lesione della quota di legittima) di non sentirsi eccepire l’intervenuto decorso del ventennio.