CRIPTO VALUTE MOD. 231

Sono stati ampliati, con l’attuazione delle nuove direttive Ue 2019/713 del 17 aprile 2019, l’elenco della lista dei reati che riguardano le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti (comprese le valute virtuali e le criptovalute) che possono far scattare la responsabilità degli enti, prevista dal Dlgs 231/2001.

Per non incappare in difformità, società ed enti dovranno ampliare l’attività di analisi dei rischi per poter verificare la rilevanza dei nuovi reati rispetto all’operatività aziendale e alle attività svolte.

E’ importante che i Modelli 231 siano sempre aggiornati. L’ente dovrà effettuare specifiche sessioni formative per illustrare i protocolli di prevenzione dei reati che tutti i destinatari dovranno rispettare.

Un occhio di riguardo va dato alle procedure che regolano l’assegnazione e l’utilizzo delle carte di credito o debito nazionale. Protocolli che dovranno presidiare le attività di rischio di questi reati.

Il Dgls 184, allarga l’elenco delle violazioni che fanno scattare la responsabilità amministrativa degli enti.

Facendo degli esempi:

  • 493 – ter il che reato di indebito utilizzo e falsificazione riguardi qualsiasi mezzo di pagamento diverso dai contanti (come le monete virtuali) e non solo le carte di pagamento e debito.
  • 493 – quater disciplina il reato di “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”.

Nel caso di condanna di persona fisica, la Cassazione ribadisce l’inammissibilità del ricorso di quest’ultimo, contro la parte della sentenza che riconosce la responsabilità dell’ente. Questo perché l’orientamento attuale prevede l’autonomia della posizione dell’ente da quella della persona fisica. Autonomia sostanziale che produce effetti anche sul piano processuale, dove è riconosciuto il diritto all’impugnazione, riconosciuto autonomamente all’uno e dall’altro.