CURA ITALIA

Il cosiddetto decreto “Cura Italia” è il provvedimento legislativo più ampio sinora emesso in materia economica per far fronte all’emergenza Covid-19.

In questo scritto si metteranno a fuoco alcune delle misure previste nel predetto decreto, nell’auspicio di fornire uno strumento utile al lettore.

In particolare, si analizzeranno i seguenti temi:

  1. lA PROROGA DEI TERMINI DEGLI ACCERTAMENTI FISCALI
  2. iL CREDITO D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI
  3. LA SOSPENSIONE DEI MUTUI CONTRATTI PER L’ACQUISTO DI PRIMA CASA
  4. LA SOSPENSIONE DEI MUTUI PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE COME DISCIPLINATA DAL DECRETO “CURA ITALIA”
  5. LE MISURE SPECIALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI IN TEMA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI INTRODOTTE DAL DECRETO “CURA ITALIA” E MODALITÀ OPERATIVE
  6. IL congedo parentale straordinario
  7. IL Bonus per i servizi di baby sitting
  8. I PERMESSI EX L. 104/92
  9. IL REDDITO DI CITTADINANZA SENZA OBBLIGHI – ALTRE TUTELE ALLE CLASSI SOCIALI IN DIFFICOLTA’
  • I NUOVI TERMINI PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO PER LE SOCIETA’ – APPROFONDIMENTO DEL CONCETTO DI CONTINUITA’ AZIENDALE
  • LA SOSPEnsione di TUTTI I TERMINI PROCESSUALI

Si forniranno, poi, alcune indicazioni pratiche concernenti i seguenti argomenti:

  1. Breviario essenziale di tematiche rilevanti per il mondo condominiale in tempi di Covid-19.
  2. FAMIGLIA: il diritto di visita del genitore non collocatario del minore ai tempi del Covid 19

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  • LA PROROGA DEI TERMINI DEGLI ACCERTAMENTI FISCALI

(art. 67 del decreto n. 18 Cura Italia)

L’amministrazione finanziaria avrà due anni di tempo in più per accertare le dichiarazioni e gli altri adempimenti dei contribuenti: i poteri di controllo e rettifica che sarebbero scaduti alla fine del 2020 slitteranno infatti fino al 31 dicembre 2022. Udite udite: un allungamento temporale che si estenderebbe anche ai periodi pregressi e non ancora decaduti (ad esempio, l’intera annualità d’imposta 2015 o addirittura al 2014 in ipotesi di omessa dichiarazione. In termini assolutamente pratici, a meno di “aggiustamenti in corso d’opera”, vuol dire che ci sarà una proroga, generalizzata, dei termini di accertamento di due anni, con ciò quasi a piegare una disposizione normativa ad indubbio vantaggio dell’Amministrazione Finanziaria.

Ancor più nello specifico, la decadenza degli atti impositivi prevista per l’anno in corso è prorogata di due anni e quindi gli accertamenti relativi al 2015 non decadranno il prossimo 31 dicembre 2020 ma alla fine del 2022.

Tale previsione si innesta nel corpo dell’art. 67 del decreto, secondo cui i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori e i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa.

Anche relativamente alle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché agli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e agli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali è prevista la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. In questo caso, i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi, entro il 30 giugno 2020.

Infine, in considerazione della situazione emergenziale, viene stabilito che per il solo periodo di sospensione degli adempimenti, la presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della posta elettronica certificata.

  • IL CREDITO D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria C/1 (e cioè negozi e botteghe).

Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 (cioè alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il Modello F24.

  • LA SOSPENSIONE DEI MUTUI CONTRATTI PER L’ACQUISTO DI PRIMA CASA

(art. 54 del D.L. n. 18/2020)

L’art. 54 del D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), a fronte della grave emergenza sanitaria che sta colpendo il nostro Paese ed al fine di fornire sostegno economico ai soggetti che versano in condizioni di difficoltà economico-finanziaria derivanti dalla chiusura di molte attività lavorative o della riduzione degli orari di lavoro, ha introdotto una deroga alla disciplina ordinaria di accesso al Fondo di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della Legge 244/2007 (c.d. Fondo “Gasparrini”), istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e gestito da Consap S.p.A.

La disciplina ordinaria del Fondo consente ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare e, in particolare:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
  • cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
  • morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.

Come anticipato, il D.L. n. 18/2020 ed il successivo Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 marzo 2020 hanno esteso la possibilità di accesso ai benefici del Fondo anche a coloro che hanno subito, a causa dell’emergenza da Covid-19, una sospensione o una riduzione (almeno del 20%) dell’orario di lavoro, protrattesi per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi. In particolare, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha previsto che ad ogni periodo di sospensione o riduzione corrisponde un periodo di congelamento: 6 mesi di stop per sospensioni o riduzioni tra i 30 ed i 150 giorni lavorativi consecutivi; 12 mesi di stop per sospensioni o riduzioni tra i 151 ed i 302 giorni lavorativi consecutivi; 18 mesi di stop per sospensioni o riduzioni di durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi. Alla domanda andrà allegato il provvedimento che autorizza il trattamento di sostegno al reddito ovvero una richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito ovvero ancora una dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per cause non

riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro.

Inoltre, il D.L. n. 18/2020 ha esteso, per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti la possibilità di richiedere una sospensione del pagamento delle rate del mutuo contratto per l’acquisto della prima casa adibita ad abitazione civile, i quali versino in una situazione di temporanea difficoltà economica derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

Per poter accedere a benefici del Fondo è necessario presentare un’autocertificazione ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000 con la quale il soggetto dichiari di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività. Inoltre, per poter accedere ai benefici del Fondo non è più richiesta la presentazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Altra novità introdotta dall’art. 54 del D.L. n. 18/2020 riguarda l’estensione della possibilità di accesso al Fondo “Gasparrini” anche nei confronti dei lavoratori dipendenti in cassa integrazione per un periodo di almeno 30 giorni.

Quanto ai requisiti per poter accedere ai benefici del Fondo, oltre a quelli sopra enunciati, il Mef ha previsto che deve trattarsi di una prima casa che non rientri in una delle categorie catastali considerate di lusso (A1, A8 e A/9). L’ammortamento dovrà essere avviato da almeno un anno, l’importo del contratto di mutuo non dovrà superare i 250mila euro e, soprattutto, non bisognerà fruire di altre agevolazioni pubbliche. Per poter ottenere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo, il cittadino deve presentare la domanda all’Istituto di credito che ha concesso il mutuo e che è tenuto a sospenderlo dietro presentazione della documentazione necessaria. La relativa modulistica è stata oggetto di numerose modifiche, aggiornamenti e semplificazioni ed è ora disponibile sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Infine, il D.L. n. 18/2020 stabilisce che il Fondo dovrà farsi carico del pagamento, al posto dei mutuatari e a fronte della richiesta di questi ultimi, del 50% della quota dei mancati interessi compensativi maturati sulle rate non versate, mentre il restante 50% rimarrà a carico del titolare del finanziamento.

  • LA SOSPENSIONE DEI MUTUI PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE COME DISCIPLINATA DAL DECRETO “CURA ITALIA”

 (art. 56 del D.L. 18/2020)

«La risposta dell’Italia alla diffusione repentina dell’epidemia Covid-19 è immediata e incisiva. Nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, l’Esecutivo si è dato tre obiettivi prioritari: proteggere la salute dei cittadini, sostenere il sistema produttivo e salvaguardare la forza lavoro».

Questo è l’incipit della Relazione illustrativa del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”) il quale si pone come obiettivo, tra gli altri, quello di introdurre misure volte a tutelare e sostenere le micro e le piccole e medie imprese, gravemente colpite sul piano economico-finanziario dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

Per tale ragione, il Governo ha introdotto con l’articolo 56 le «Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19», come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia. Inoltre, come successivamente chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto del 25 marzo 2020, tali misure sono state estese anche ai lavoratori autonomi e ai titolari di partita IVA.

Più nello specifico, l’art. 56 del D.L. n. 18/2020 prevede per Imprese de quibus la possibilità di avvalersi delle seguenti misure:

  1. per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
  2. per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
  3. per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Durante il periodo di moratoria è sospeso il computo dei giorni di persistenza dell’eventuale scaduto e/o sconfinamento.

Tuttavia, non tutte le Imprese possono accedere alle misure di sostegno economico-finanziario sopra indicate. Infatti, il comma 4 dell’art. 56 del D.L. n. 18/2020 riserva la possibilità di beneficiare delle agevolazioni in commento solamente a quelle Imprese le cui «esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi». In particolare, l’Impresa richiedente non deve avere rate scadute non pagate, o pagate solo parzialmente, da più di novanta giorni. Inoltre, nella Relazione Illustrativa viene precisato che «La misura si rivolge specificamente alle microimprese e piccole e medie imprese che, benché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia, che non implicano comunque modifiche significative alla loro capacità di adempiere alle proprie obbligazioni debitorie».

Al fine di accedere alle suddette misure di sostegno economico-finanziario è necessaria una comunicazione da parte dell’Impresa corredata da una dichiarazione con la quale l’Impresa «autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19».

Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le misure di cui all’art. 56, co. 2 del D.L. n. 18/2020 sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario.

Nel caso in cui il finanziamento sia assistito da agevolazioni pubbliche la banca/intermediario trascorsi 15 giorni dalla comunicazione all’ente agevolatore può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.

Ovviamente, la manovra del Governo si preoccupa altresì di salvaguardare parzialmente anche gli Istituti di credito dagli effetti economici della suddetta moratoria e delle misure di sostegno di cui in precedenza, anche al fine di scongiurare il deterioramento del credito.

Sul punto, si rileva che il D.L. n. 18/2020 prevede la possibilità per i finanziatori di accedere ad una garanzia istituita presso una sezione speciale del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con una dotazione di 1.730 milioni di euro, con la precisazione, tuttavia, che detta garanzia copre i danni subiti dagli Istituti di credito nei limiti stabiliti dal 6 comma dell’art. 56 D.L. cit.

In conclusione, per accedere alle agevolazioni sopra indicate, le micro, piccole e medie imprese (così come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003), aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate, possono inoltrare una comunicazione all’Istituto di credito corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica (ex art. 47 DPR 445/2000) di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

  • LE MISURE SPECIALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI IN TEMA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI INTRODOTTE DAL DECRETO “CURA ITALIA” E MODALITÀ OPERATIVE
  1. Cassa Integrazione Ordinaria e assegno ordinario

(art. 19 del D.L. n. 18/2020)

L’articolo 19 del D. L. n. 18/2020 ha introdotto la possibilità, per i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere ovvero ridurre la propria attività a causa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di accedere al trattamento ordinario di integrazione salariale o di richiedere all’assegno ordinario.

Quanto all’ambito di applicazione dell’art. 19, il comma 8 prevede che tale norma si applica esclusivamente nei confronti dei lavoratori che, alla data del 23 febbraio 2020, risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione, i quali svolgano attività ricomprese all’interno dell’elenco di cui all’articolo 10 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148. Inoltre, per l’accesso alle speciali prestazioni di CIGO e assegno ordinario non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento ma è necessario, come anticipato, che gli stessi siano alle dipendenze dell’impresa richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

Le domande per poter accedere a tale forma di sostegno economico possono essere trasmesse con la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane.

In relazione alla previsione normativa, l’intervento con causale “COVID-19 nazionale” non soggiace all’obbligo di pagamento del contributo addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del D. Lgs. n. 148/2015 e, ai fini del computo della durata, non rientra nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per l’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale.

I periodi autorizzati con causale “COVID-19 nazionale” sono neutralizzati ai fini di successive richieste di CIGO e di assegno ordinario.

Per ciò che concerne il termine di presentazione della domanda, il comma 2 dell’art. 19 del D.L. n. 18/2020 stabilisce che la stessa deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e, inoltre, non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 148/2015, garantendo così un’istruttoria delle domande è improntata alla massima celerità.

Riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, la circolare n. 47/2020 dell’INPS ha chiarito che per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 23 marzo 2020, data di pubblicazione del messaggio n. 1321/2020 contenente indicazioni operative sulle modalità di presentazione delle domande, il dies a quo coincide con la predetta data di pubblicazione. Pertanto, il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del messaggio sopra richiamato è neutralizzato ai predetti fini.

Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi successivamente al 23 marzo 2020, la decorrenza del termine viene individuata nella data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’impresa di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS.

Infine, un datore di lavoro abbia già in corso un’autorizzazione di CIGO o di assegno ordinario o abbia già presentato domanda di CIGO o di assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi causale, l’INPS ha chiarito che può essere comunque richiesta la CIGO o l’assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite. In caso di concessione, l’Istituto provvederà ad annullare d’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti.

Si evidenzia inoltre che, come già chiarito dall’INPS con il messaggio n. 3777/2019, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza di CIGO o assegno ordinario. Pertanto, non occorre chiedere all’impresa i dati sulle ferie ancora da fruire dai lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale e che, per tale ragione, nella domanda di CIGO non è più presente il campo nel quale veniva fornito tale elemento informativo.

  • Cassa Integrazione Ordinaria per le imprese che si trovano in Cassa Integrazione Straordinaria

(art. 20 del D.L. n. 18/2020)

Il successivo art. 20 del D.L. n. 18/2020 introduce la possibilità, per le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario e che devono sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione della propria attività a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, di accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario di cui all’articolo 19 del Decreto Cura Italia, nel momento in cui rientrino anche nella disciplina delle integrazioni salariali ordinarie ex art. 10 del D. Lgs. n. 148/15.

Come chiarito dall’INPS con circolare n. 47/2020, in tali casi la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata per la causale “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS” e la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata. Di conseguenza, come specificatamente indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’impresa dovrà presentare al Ministero stesso un’apposita richiesta di sospensione del trattamento di CIGS in corso, il quale a sua volta disporrà con decreto la sospensione del trattamento CIGS in corso, indicando la data di decorrenza di detta sospensione, corrispondente al numero di settimane di CIGO che l’azienda ha chiesto con causale “COVID-19 nazionale-sospensione CIGS”, e la riassunzione del provvedimento sospeso con la nuova data finale del trattamento CIGS.

Le domande di CIGO per “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS” potranno essere approvate solo dopo il caricamento in procedura del decreto ministeriale di sospensione della CIGS.

Al termine della CIGO, l’impresa potrà chiedere all’INPS una nuova autorizzazione sul secondo decreto per completare il programma di CIGS sino alla nuova data di scadenza.

  • Cassa Integrazione in Deroga

(art. 22 D. L. 18/2020) 

L’articolo 22, co. 1 del D.L. n. 18/2020 prevede che le Regioni e le Province autonome interessate possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, per tutti quei datori di lavoro che non possono accedere agli ammortizzatori sociali ordinari.

Contrariamente a quanto avviene in materia di CIGO, la norma in esame stabilisce che la prestazione viene concessa direttamente con decreto adottato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, previsa verifica della sussistenza dei requisiti di legge. Pertanto, le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e alle Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. Successivamente, le Regioni inviano all’INPS, entro quarantotto ore dall’adozione, il decreto di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3 dell’art. 22 (3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data). L’Istituto provvede poi direttamente all’erogazione della predetta prestazione.

  • Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale

(art. 19 del D.L. n. 18/2020)

Come in precedenza anticipato, accanto alla possibilità di accedere al trattamento economico della Cassa Integrazione Ordinaria, l’art. 19 del D.L. n. 18/2020 prevede altresì la possibilità di accedere all’assegno ordinario, sempre nel limite di nove settimane e nel corso dell’anno 2020. Oltre ai soggetti indicati dal comma 8 della disposizione in esame, il successivo comma 5 dell’articolo 19 estende la possibilità di accedere all’assegno ordinario anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, per le imprese che occupano più di 15 dipendenti rimane inalterata la possibilità per l’impresa di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS. In tal caso, è stato previsto, in conseguenza della particolare situazione di emergenza, le imprese possano chiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Per contro, per le imprese che occupano tra i 5 e i 15 dipendenti, l’articolo 19, co. 5 prevede la possibilità di accedere al pagamento diretto.

Infine, durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario non è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare.

  • Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

(art. 21 del D.L. n. 18/2020)

Secondo quanto previsto dall’art. 21, co. 1 del D.L. n. 18/2020, possono presentare domanda di assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 del medesimo decreto anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che, alla data del 23 febbraio 2020, abbiano in corso un assegno di solidarietà. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro.

La durata di tale trattamento di integrazione salariale non può essere superiore a nove settimane e deve concludersi in ogni caso entro il 31 agosto 2020.

I periodi in cui vi è sospensione dell’assegno di solidarietà e sostituzione del medesimo con l’assegno ordinario non sono conteggiati ai fini dei limiti dei 24 mesi nel quinquennio mobile, previsto per il computo della durata massima complessiva del trattamento di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 148/2015, né si tiene conto, ai fini della durata, del limite delle 26 settimane nel biennio mobile di cui all’articolo 29, comma 3, del D. Lgs. n. 148/2015. Per questi periodi non è dovuto il pagamento del contributo addizionale di cui all’articolo 29, comma 8, secondo periodo, del D. Lgs. n. 148/2015.

  • IL Congedo parentale straordinario

Il decreto Cura Italiaha introdotto una nuova forma di congedo straordinario a favore dei genitori, anche affidatari, per permettere di prendersi cura dei figli a casa a causa della chiusura delle scuole per l’emergenza Coronavirus.

Il congedo parentale straordinario è erogato dall’INPS ed è fruibile dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti alla Gestione separata, autonomi iscritti all’Inps e dipendenti pubblici. In particolare, viene riconosciuta a favore delle categorie di genitori  sopra elencate, che possiedono figli di età non superiore ai 12 anni (alla data del 05.03.2020) o figli diversamente abili in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104 che frequentino la scuola o un centro diurno, la possibilità di usufruire di un periodo di 15 giorni complessivi (eventualmente frazionabili, fruibili da uno solo dei due genitori, anche alternativamente con l’altro genitore) di congedo parentale, per intervalli che decorrono dal 5 marzo e per tutta la durata di sospensione delle scuole di ogni ordine e grado.

Il congedo straordinario è rimunerato come segue:

  • Per i lavoratori dipendenti con un’indennità pari al 50% della retribuzione ed è coperto da contribuzione figurativa.  La domanda va presentata all’INPS.
  • Per i lavoratori iscritti alla gestione separata con un’indennità pari al 50% di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità. Non è previsto un minimo contributivo. La domanda va presentata all’INPS.
  • Per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Non è richiesta la regolarità contributiva. La domanda va presentata all’INPS.
  • Per i lavoratori dipendenti pubblici le indennità sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro, cui va presentata la relativa domanda (NON all’Inps).

Può essere chiesto anche se uno dei due genitori sta lavorando in smart working.

È stata infine prevista la possibilità di accedere al congedo, senza retribuzione e senza contribuzione (con richiesta solo al datore di lavoro) anche per quei lavoratori con figli tra i 12 e i 16 anni. Il congedo straordinario non è fruibile se l’altro genitore è disoccupato o titolare di un sostegno al reddito (come ad esempio la Naspi o il reddito di cittadinanza) o se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting. Sono cumulabili nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile) nonché il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

  • I Bonus per i servizi di baby sitting

Il decreto Cura Italia ha previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica. Il voucher per i servizi di baby sitting spetta, in alternativa al  congedo parentale straordinario, ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti alla Gestione separata, autonomi iscritti all’Inps e dipendenti pubblici, di figli di età inferiore a 12 anni (alla data 05.03 2020)  o con handicap grave (la situazione di gravità deve essere accertata ai sensi della legge 104) che frequentino la scuola o un centro diurno, senza distinzione di età.

Si tratta di un contributo una tantum che compete alle categorie di lavoratori sopra indicate per un totale massimo di € 600,00 per nucleo familiare.

Tale misura è estesa ad € 1.000,00 per i dipendenti pubblici che siano impiegati nel settore della sanità, sicurezza, soccorso pubblico per esigenze connesse all’emergenza Covid-19.

Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile:

– se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;

– se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo (a meno che non sia presente un figlio con disabilità grave).

È possibile cumulare il bonus per servizi di baby-sitting con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).

  • I PERMESSI EX L. 104/92

 Il decreto Cura Italia prevede un incremento dei giorni di permesso retribuiti per i beneficiari dei permessi previsti dalla L. 104/92 (lavoratori dipendenti privati e pubblici che assistono un familiare con handicap grave non ricoverato a tempo pieno e i lavoratori privati e pubblici a cui è riconosciuta una disabilità grave).

 In aggiunta ai 3 giorni mensili di permessi retribuiti già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi di permessi retribuiti coperti da contribuzione figurativa per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese, ferma restando la fruizione mensile dei 3 giorni prevista ordinariamente. Le persone che hanno diritto a questi permessi possono scegliere come distribuirli nei due mesi (i giorni di permesso non “scadono” a fine mese). Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda, potendo già fruire delle suddette ulteriori giornate. Pertanto, i datori di lavoro dovranno considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.  Il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve, invece, presentare domanda secondo le modalità già in uso. I lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato), devono presentare una nuova domanda secondo le consuete modalità solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui è previsto l’incremento delle giornate fruibili.

Per i lavoratori dipendenti del settore pubblico la domanda di permesso è presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite. Relativamente ai contratti di lavoro con part-time orizzontale, quindi con orario ridotto tutti i giorni, il lavoratore ha diritto sempre a 12 giorni ma ovviamente corrispondono a metà orario. Per i part-time verticali o misti andrà effettuato il riproporzionamento.

Si confermano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di fruizione dei permessi di cui alla legge n. 104 del 1992: in particolare la possibilità di cumulare più permessi in capo allo stesso lavoratore. Conseguentemente, nel caso in cui il lavoratore assista più soggetti disabili o sia egli stesso disabile ed assista altro soggetto disabile, potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, i permessi spettanti al familiare disabile o a lui complessivamente spettanti (3+3+12) con lo stesso numero di giorni di permesso fruibili per l’assistenza all’altro familiare disabile (3+3+12).

  • IL REDDITO DI CITTADINANZA SENZA OBBLIGHI – ALTRE TUTELE ALLE CLASSI SOCIALI IN DIFFICOLTA’

Stop di due mesi agli obblighi legati alla fruizione del reddito di cittadinanza, di Naspi, DisColl e di cassa integrazione. Chi perde il lavoro nell’anno 2020 ha più tempo per la domanda d’indennità di disoccupazione, Naspi e DisColl. Il termine di decadenza, infatti, sale da 68 a 128 giorni. Peraltro, per le domande presentate oltre il termine, la decorrenza dell’indennità è comunque assicurata dal 68 esimo giorno successivo alla cessazione del lavoro.

Sospensione, dall’entrata in vigore del decreto legge, per le procedure di licenziamento, anche collettivo, pendenti ed avviate dopo il 23 febbraio. Fino alla scadenza della sospensione, cioè per i due mesi, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza, non può recedere per giustificato motivo oggettivo.

La legge 104/1992, fino al 30 aprile, dà “diritto” a svolgere lavoro in mobilità agile, qualora compatibile con le caratteristiche della prestazione. I lavoratori del settore privato, affetti da gravi patologie con ridotta capacità lavorativa, hanno invece “priorità” allo smart – working.

  1. I NUOVI TERMINI PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO PER LE SOCIETA’ – APPROFONDIMENTO DEL CONCETTO DI CONTINUITA’ AZIENDALE

(art. 103 del decreto n. 18 Cura Italia)

Più tempo per approvare i bilanci, anche delle SRL e spinta all’utilizzo di strumenti anti – assembramento. Lo prevede l’art. 103 del decreto legge Cura Italia attraverso una serie di disposizioni che introducono un differimento ex lege degli ordinari termini di convocazione e svolgimento delle assemblee di approvazione del bilancio previsti dal codice civile e dall’altro incentivano la società ad adottare modalità di svolgimento delle assise dei soci che consentano di evitare il più possibile l’assembramento di molte persone nello stesso luogo.

In termini generali il Decreto prevede che, in deroga alle disposizioni statutarie ed alle previsioni del codice civile, l’assemblea ordinaria delle società (convocata per l’approvazione del bilancio) sia convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Quindi il termine per la convocazione per effetto della citata disposizione verrebbe fissato (per l’anno 2020) al 28 giugno. Le disposizioni varate dal Governo prevedono inoltre che, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e le società cooperative possano prevedere, anche in deroga ad eventuali diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’ assemblea mediante mezzi di telecomunicazione: le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370, quarto comma, 2479 – bis, quarto comma e 2538, sesto comma, codice civile senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Per effetto della nuova disposizione, soci e/o componenti degli organi sociali (consiglio di amministrazione, collegio sindacale) potranno, quindi, essere collegati da luoghi diversi, senza che il Presidente o segretario debbano necessariamente trovarsi nello stesso luogo. Unica accortezza da adottare sarà quella di avere cura di indicare nell’avviso di convocazione che il luogo di svolgimento dell’assemblea è quello in cui si trova il segretario che dovrà verbalizzare la riunione.

In definitiva, tutte le società potranno profittare di questo maggior termine che, si ricorda, risulta importante in quanto – ove non rispettato – potrebbe configurare responsabilità in capo agli amministratori.

Lo scenario a questo punto appare assolutamente chiaro: da un lato va apprezzato il provvedimento che concede più tempo per la formalizzazione e approvazione dei bilanci di esercizio 2019 ma, per altro verso, si ritiene indispensabile ipotizzare un grado di approccio alla stesura di tali documenti che consenta di valutare lo scenario futuro rendendo più morbido il tema della continuità aziendale. Diversamente, applicando una applicazione tecnica ineccepibile di tale approccio si rischierebbe di confrontarsi con un intero Paese che non avrebbe grandi prospettive di continuità aziendale. La continuità aziendale e le possibili avvisaglie di una crisi dovranno certamente essere tenute in considerazione, ma le si dovrà inserire in uno scenario economico particolarissimo, non normale, turbato da accadimenti che oggi lo rendono gravoso. Tali considerazioni prendono le mosse dal concetto di continuità aziendale, come declinato dal recente Codice della Crisi : in base a detto presupposto il bilancio è redatto assumendo che l’impresa operi e continui ad operare nel prevedibile futuro come un’entità in funzionamento. L’indagine in merito alla esistenza della continuità aziendale deve essere svolta dall’organo amministrativo e, successivamente, condivisa con l’organo di controllo. Si tratta di rispondere ad un semplice quesito: la società sarà ancora una entità in normale funzionamento ad un momento successivo di 12 mesi rispetto alla dell’esercizio cui si riferisce il bilancio?

  • LA SOSPENSIONE DI TUTTI I TERMINI PROCESSUALI

(art. 83 del decreto n. 18 Cura Italia)

 Il Covid – 19 sospende tutti i termini processuali, sia per i processi con udienza rinviata causa coronavirus, sia per gli altri e anche per appellare. E’ quanto chiarito espressamente dalle norme in materia di giustizia del decreto legge Cura Italia. Per effetto del decreto, dunque, i processi – civili e penali – saranno rinviati a dopo il 15 aprile 2020. I termini processuali, tutti i termini processuali, saranno sospesi dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020.

Di conseguenza, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti (non solo dei processi) civili e penali (non solo quelli pendenti). Sono sospesi, quindi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio (ove per il loro compimento sia previsto un termine) e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è rinviato alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto ovvero in parte nel periodo di sospensione, è rinviata l’udienza o da cui decorre il termine in modo da consentirne l’osservanza. I rinvii di udienze e le sospensioni dei termini non operano, nel settore civile, per materie particolarmente urgenti (quelli riguardanti le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità) o dichiarati urgenti dal giudice.

Altrettanto ci sono eccezioni anche nel penale: tra gli altri, procedimenti con termini in scadenza delle misure cautelari o su richiesta degli imputati.

Ecco le altre disposizioni del decreto. Fino al 30 giugno 2020 scatta l’obbligo di deposito telematico degli atti introduttivi di qualsivoglia giudizio e dei documenti prodotti; scatta l’obbligo di comunicazione e notificazioni telematiche anche nel procedimento penale; i colloqui con il detenuto si debbono svolgere a distanza oppure al telefono; sono sospesi i termini anche nelle mediazioni e nelle negoziazioni assistite.

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  • Breviario essenziale di tematiche rilevanti per il mondo condominiale in tempi di Covid-19.

In questo periodo di emergenza sanitaria anche la vita nell’ambito del condominio può risultare difficile. Il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza, finalizzato al contenimento del contagio da Covid-19, impone la presenza di regole di comportamento volte a contenere il contagio.

Anche in condominio dunque, pur non essendo un’attività produttiva, vista la presenza di spazi comuni, ritenuti luoghi a rischio di contagio, è necessario attenersi alle misure restrittive imposte dal Governo e dalle Regioni.

Anche se si rimane sempre nell’ambito della propria abitazione, luoghi come i garage, la palestra, il giardino o la lavanderia sono comunque zone in cui si possono creare degli affollamenti contrari alle norme relative al necessario distanziamento sociale.

Inoltre, comportamenti normalmente assunti, oggi non possono più essere adottati, e per lo svolgimento della vita condominiale è necessario seguire regole ben precise per contenere la diffusione del coronavirus.

Ecco un breviario anti contagio approvato dall’Istituto Superiore della Sanità e dal Ministero della Salute.

Vediamo quali sono le norme di comportamento in condominio che consentono di rispettare gli obblighi imposti dalle direttive nazionali. L’amministratore dovrà opportunamente provvedere a comunicare ai condòmini quelle che sono le buone pratiche da osservare.

Norme da rispettare in ascensore

L’ascensore, viste le ridotte dimensioni e l’assenza di aperture, è certamente il luogo dove con ogni probabilità i contagi sono più possibili. Per questo è estremamente importante, per poter rispettare le distanze di almeno un metro, prendere l’ascensore uno per volta.

Questo non basta perché sarà comunque necessario fare attenzione quando si toccano le maniglie o i pulsanti perché sarà necessario subito dopo procedere con il lavaggio delle mani con sapone o con disinfettanti se si è fuori casa. In alternativa si può impiegare un fazzoletto usa e getta per toccare maniglie o i pulsanti.

Ovviamente sono esonerati dal rispetto della prescrizione coloro che condividono la propria abitazione.

La consegna della posta

Per quanto concerne la consegna di posta, lettere raccomandate o pacchi di vario genere, si dovranno osservare le seguenti norme:

in merito alle lettere ordinarie, queste andranno normalmente depositate nella cassetta delle lettere del condomino;

per quanto attiene lettere raccomandate o pacchi si dovranno seguire le indicazioni di cui al DL 18/2020. Sino al 30 giugno 2020 gli operatori postali dovranno procedere alla consegna citofonando al destinatario o alla persona incaricata del ritiro.

Una volta avvenuta l’identificazione del soggetto cui recapitare la posta, il postino dovrà effettuare la consegna senza raccogliere la firma del destinatario. Dovrà depositare la lettera o il pacco nella buca della corrispondenza dell’abitazione o ufficio, in ascensore, o in altro luogo apposito situato presso l’indirizzo indicato dal ricevente.

L’operatore postale è tenuto ad apporre la firma sui documenti di consegna nei quali viene riportata la modalità del rilascio della posta e della sua correttezza.

L’attività del portiere

Per quanto concerne l’attività svolta dal portiere si precisa che quest’ultimo continuerà a svolgere il normale orario di lavoro. In linea con il protocollo di sicurezza anti contagio, il portiere dovrà adeguarsi alle norme che stabiliscono il mantenimento delle distanze sociali di almeno un metro.

Opportuna l’adozione di dispositivi di protezione individuale come mascherine guanti e prodotti disinfettanti. Le misure dovranno essere adottate nei confronti di condòmini e operatori postali.

Le pulizie in condominio

Il servizio di pulizia delle parti comuni del condominio deve essere effettuato anche al tempo del coronavirus. Risulta essere molto utile effettuare una pulizia periodica poiché essa contribuisce alla sanificazione degli ambienti e dunque al contenimento del contagio.

Vi sono luoghi come l’androne o l’ascensore ritenuti particolarmente di passaggio all’interno dei quali la pulizia è estremamente opportuna. Requisito essenziale per poter procedere è che il personale sia dotato di appositi dispositivi di sicurezza (mascherine e guanti).

Potrebbe inoltre essere utile riorganizzare gli orari di lavoro se questo consente a garantire il mantenimento di un’adeguata distanza di sicurezza. Soprattutto in edifici affollati con molto via vai il cambio di orario e una nuova organizzazione possono rendersi necessari per evitare come estrema soluzione la sospensione dell’attività.

Scrive il Ministero della Salute nella nota riferita alla prevenzione del coronavirus: «A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio)».

I lavori in condominio devono essere sospesi?

I lavori in condominio possono essere un problema non indifferente in questo periodo di contagio da coronavirus: l’ingresso di operai o idraulici o in generale lavoratori che effettuano attività di manutenzione nelle aree comuni o nelle singole proprietà.

Ne consegue che, se non si tratta di attività strettamente necessarie, sarebbe meglio effettuarne l’interruzione. Si pensi solo alla necessità di eseguire una riparazione che se non effettuata può comportare dei grossi danni per i condomini.

Condizione necessaria è che chi esegue i lavori deve adottare le distanze di sicurezza e i dispositivi di protezione.

Le assemblee di condominio

Le assemblee di condominio nella modalità ordinaria non potranno più essere effettuate ai tempi del coronavirus. L’assemblea non consente il rispetto delle norme di prevenzione pertanto dovrà essere rimandata.

Qualora ci siano delle questioni da affrontare che non possono essere procrastinate si potranno effettuare delle riunioni in videoconferenza o skype purché tutti i condomini siano dotati delle necessarie apparecchiature e connessioni internet.

Compiti dell’amministratore

Dal canto suo, l’Amministratore dovrà disciplinare quanto appena descritto e trasferire le corrette informazioni ai propri condòmini: è compito suo fornire al portiere e all’impresa di pulizie una comunicazione che indichi le corrette procedure di igienizzazione antivirus, così come è suo dovere affiggere in bacheca un avviso con le precauzioni condivise dal Ministero della Salute.

  • FAMIGLIA: IL diritto di visita del genitore non collocatario del minore ai tempi del Covid-19

A seguito dell’entrata in vigore del  D.P.C.M. 9 marzo 2020 , il Governo è intervenuto, sul proprio sito, chiarendo la legittimità degli spostamenti finalizzati a permettere ai figli di genitori separati di rimanere con entrambi i genitori in base ai provvedimenti regolanti la separazione, anche delle coppie di fatto, e i divorzi.

In tal senso è intervenuto anche il Tribunale di  Milano, in data 11 marzo 2020.

Pochi giorni dopo, il Ministero della Salute, con ordinanza del 20 marzo 2020 ha disposto che «d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella  principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza» e con ordinanza datata 22 marzo 2020, emessa in concerto con  il Ministero degli Interni, ha stabilito che «è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute» omettendo tra le cause giustificatrici degli spostamenti quelle legate alle “situazioni di necessità“, contemplate nei D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020.

E’ intervenuto, quindi,  il Governo con il D.P.C.M. 22 marzo 2020 vietando  «a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute», eliminando la previsione della ammissibilità del rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza e confermando  le disposizioni di cui al Dpcm 11 marzo 2020 e quelle di cui all’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 ed abrogando, di fatto, le disposizioni dell’ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero degli Interni, del 22 marzo 2020.

In ragione alla richiesta di chiarimenti da parte di genitori separati con figli minori, in ordine all’ammissibilità o meno dei trasferimenti di figli per l’esercizio del diritto di visita del figlio minore anche  dopo il DPCM 22.3.20, il Ministero della Salute sul suo sito internet,  in data 26.03.2020, ha chiarito che gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario (anche per condurli presso di sé) sono consentiti, in ogni caso, secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio. A tal fine il genitore dovrà munirsi di autocertificazione, motivando la ragione dello spostamento, sia quando è con il figlio che quando rientra presso il suo domicilio.

Pertanto anche dopo il DPCM 22.3.20, il diritto di visita e di trasferimento dei minori all’altro genitore è consentito, con suggerimento di portare con sé, oltre alla predetta autocertificazione, anche copia del provvedimento giudiziale che dispone il diritto di visita (verbale di separazione omologato dal Tribunale, sentenza di separazione o divorzio o di disciplina del diritto di visita dei figli nati al di fuori del matrimonio, o ordinanza del Presidente del Tribunale che dispone in via provvisoria e urgente, le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale e i tempi di permanenza del minore con l’uno e l’altro genitore) nonché di adottare, ovviamente, tutte le prescrizioni e cautele sul piano sanitario, e, comunque rimettendo al buon senso dei genitori, ogni valutazione, caso per caso, in relazione al superiore interesse del minore.