DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI INTERCETTAZIONI

In occasione della riunione del Consiglio dei Ministri dello scorso 27 ottobre 2017 si è avuto modo di esaminare il testo del nuovo decreto legislativo in materia di intercettazioni, il quale trae la propria origine dalla delega contenuta nella legge di riforma del processo penale approvata lo scorso giugno ed in vigore dal 3 agosto. Nello specifico, la legge di riforma stabiliva una delega per il governo che, dal momento dell’entrata in vigore, avrebbe avuto tre mesi di tempo per modificare alcuni aspetti del funzionamento delle intercettazioni telefoniche.

I punti saliente del decreto legislativo sulle intercettazioni riguardano in primo luogo l’introduzione, all’interno dell’art. 268 c.p.p., del comma 2-bis il quale sancisce il divieto di trascrivere, anche sommariamente, all’interno dei verbali delle operazioni di ascolto (c.d. “brogliacci”), le comunicazioni o le conversazioni ritenute irrilevanti ai fini delle indagini ovvero che contengono dati personali definiti sensibili. A valutare l’opportunità o meno di procedere con la trascrizione delle comunicazioni e delle conversazioni provvederà il Pubblico Ministero, su notizia degli ufficiali di polizia giudiziaria, mediante decreto motivato.

Modifiche riguarderanno anche la disciplina dell’udienza di stralcio di cui all’art. 268, co. 6 C.p.p. Nel dettaglio, viene previsto il deposito delle conversazioni e delle comunicazioni cui segue l’acquisizione delle stesse da parte del Giudice mediante provvedimento emesso a seguito di un contraddittorio tra le parti. Ove necessario, il Giudice potrà fissare un’udienza nel corso della quale procederà con l’acquisizione ed il contestuale stralcio delle comunicazioni e conversazioni ritenute irrilevanti, le quali confluiranno nell’archivio riservato del pubblico ministero.

Viene altresì agevolata la possibilità di ricorrere alle intercettazioni nell’ambito dei procedimenti aventi ad oggetto reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazioni e per i quali viene prevista una pena non inferiore ai cinque anni di reclusione. Nello specifico, si potrà procedere con le intercettazioni in presenza di indizi di reato e la necessità delle stesse per il proseguimento delle indagini.

Da ultimo, viene introdotta per la prima volta la possibilità di ricorrere all’utilizzo di virus informatici (c.d. “Trojan Horses”) per acquisire informazioni su individui sospetti. In particolare, nessun vincolo viene introdotto per le indagini nei confronti della criminalità organizzata ovvero in relazione ai reati di terrorismo mentre per gli altri reati vi sarà l’obbligo di indicare i luoghi in cui si sposterà il dispositivo mobile sul quale vengono installati i virus informatici.