LA CLASUOLA COMPROMISSORIA NEGLI STATUTI SOCIETARI

La clausola compromissoria statutaria cristallizza la giurisdizione arbitrale per le liti relative a fatti verificatisi e diritti sorti nel periodo in cui le parti vi erano vincolate, non rilevando che il rapporto sociale sia in seguito venuto meno. Lo statuisce il Tribunale di Milano con la sentenza n. 5392 del 15 maggio scorso resa ad esito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.

Il Tribunale di Milano rileva, innanzitutto, che la clausola statutaria è valida in quanto indica sia il numero sia le modalità di nomina degli arbitri in conformità all’art. 34 del Decreto Legislativo 5/2003; e ricorda che la presenza di un patto arbitrale non impedisce il ricorso alla tutela monitoria ma, se il debitore si oppone eccependo l’esistenza della clausola, impone al giudice di dichiarare nullo il decreto rimettendo la controversia agli arbitri (si vedano altresì le sentenze 5265/2011 e 8166/1999 della Cassazione). In altri termini, la clausola compromissoria è un contratto a effetti processuali, autonomo e distinto dl rapporto negoziale al quale è collegato: pertanto, nessun evento che investa quest’ultimo è idoneo a inficiare la scelta delle parti di devolvere in arbitrato le controversie sui fatti o diritti che trovino la loro matrice nel rapporto stesso. Questo principio dovrebbe valere anche nel caso in cui la clausola arbitrale, originariamente presente in statuto, sia poi rimossa, nei confronti di coloro che avessero già cessato di essere parte del rapporto sociale e dunque non abbiano potuto manifestare alcun consenso per tale modifica.