Se l’eredità del de cuius non è stata accettata da alcuno, per evitare che il patrimonio resti privo di tutela giuridica, è prevista la nomina di un curatore dell’eredità che opera con funzioni di amministratore sotto la vigilanza del Giudice della successione.
Il curatore ha il compito di salvaguardare gli interessi dell’eredità, occupandosi di: farne l’inventario, rispondere ad eventuali istanze proposte contro di essa, amministrarla e devolverla allo Stato se essa non viene accettata.
Per gli atti che vanno oltre l’ordinaria amministrazione, il curatore deve chiedere l’autorizzazione del Giudice.
Infatti, tutti i compiti del curatore sono vigilati dal Giudice, il quale può in qualsiasi momento chiederne conto al curatore e, se opportuno, revocarne la nomina.
Il curatore cessa dalla sua carica se interviene l’accettazione dell’eredità da parte di un erede (art. 532 c.c.) o, in assenza di eredi, nel momento della devoluzione allo Stato a 10 anni dalla morte (art. 586 c.c.).
L’apertura della procedura di eredità giacente avviene tramite deposito presso il Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (luogo in cui il de cuius aveva avuto l’ultima residenza), di un’istanza per la dichiarazione di giacenza e la nomina del curatore.
L’istanza può essere proposta da chiunque ne abbia interesse o anche d’ufficio.
Per richiedere l’apertura della procedura di eredità giacente occorre:
- Depositare l’istanza (ricorso) al Giudice della successione e relativa nota d’iscrizione;
- Allegare certificato di morte del de cuius;
Allegare certificato storico anagrafico del defunto e della sua famiglia di origine attestanti l’inesistenza di chiamati all’eredità entro il 6° grado.