Dalla Corte di Giustizia Tributaria del Veneto arriva un’altra pronuncia (la sentenza 53/5/2023) che ammette la cedolare secca sugli affitti anche quando l’inquilino è una società.
I Giudici ricordano che l’applicazione al contratto di locazione del regime della cedolare secca sostitutiva di Irpef e addizionali (nonché delle imposte di registro e di bollo) è subordinata al verificarsi di due requisiti:
- Il primo, soggettivo, richiede che vi sia una persona fisica non esercente attività imprenditoriale, titolare del diritto reale sul cespite oggetto del contratto di locazione;
- Il secondo, di natura oggettiva, costituito dalla destinazione a uso abitativo dell’immobile locato.
E’ sulla base di tali principi che la sentenza afferma che, qualora sussistano i due requisiti, il locatore può optare per l’applicazione della cedolare, nulla rilevando che il conduttore sia una società commerciale.
La pronuncia, in sostanza, trae questa conclusione dall’assunto che il dato letterale e la ratio della normativa (art. 3, Dlgs 23/2011) circoscrivono l’ambito di applicazione della cedolare secca al verificarsi dei due requisiti in questione. In pratica, stando a quanto riportato dal richiamato art. 3 istitutivo del regime della cedolare secca, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione, può essere assoggettato a cedolare secca su scelta del locatore, in presenza dei requisiti di legge. Mentre nella norma non si parla di qualifica del conduttore e non vi può essere equiparazione tra locatore e conduttore.
Con ciò, i giudici rigettano la tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate: per il Fisco, in particolare, occorre tenere in considerazione il sesto comma dell’art. 3 del Dlgs 23/2011, il quale, nel definire l’ambito di operatività del regime della cedolare secca, porrebbe una limitazione soggettiva stabilendo che le relative disposizioni non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di un’attività di impresa o di arti e professioni (in tal senso, l’amministrazione finanziaria richiama la propria circolare n. 26/E/2011).
La netta presa di posizione assunta dalla Corte di Giustizia Tributaria del Veneto non risulta isolata. Ad esempio, la Sentenza 257 del 9 giugno 2022 della Corte di Giustizia dell’Umbria sottolinea che la norma non fa alcun riferimento al conduttore, e non poteva essere altrimenti, considerato che trattasi di soggetto non interessato dal favor fiscale e, pertanto, irrilevante ai fini della norma stessa. Ne deriva che non può avere alcun rilievo la diversa interpretazione dettata dall’ Agenzia delle Entrate con la circolare n. 26/E/2011, in quanto in contrasto con la legge.
Sul punto esiste anche giurisprudenza di merito contraria. Tra le altre, la Commissione Tributaria Regionale per il Veneto (Sezione 7, Sentenza 562/7/2022) ha affermato che” Il contenuto e le indicazioni precettive della norma sono chiare: l’art. 3 co.6 D.Lgs. n.23/2011 stabilisce che le disposizioni in materia di ‘cedolare secca’ “… non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di un’attività d’impresa, o di arti e professioni“. L’articolo non fa alcuna distinzione tra Locatore e Conduttore con ciò rendendo necessaria l’applicazione del precetto normativo (esclusione della cedolare secca) a TUTTI i casi di locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di un’attività d’impresa, o di arti e professioni, indipendentemente dal fatto che l’esercizio dell’attività d’impresa riguardi il Locatore od il Conduttore: se uno dei due riveste tali qualità allora la cedolare secca non potrà applicarsi.
A fronte, quindi, di tali sentenze di segno opposto e della prassi costante dell’Agenzia delle Entrate, è auspicabile che la questione trovi al più presto un assetto definitivo.